NORME, LEGGI, REGOLAMENTI DEL SETTORE MUSICALE E DELLO SPETTACOLO
Il Progetto Musica è a disposizione per la consulenze e il supporto riguardanti leggi, norme, regolamenti, procedure, rapporti con gli enti pubblici, autorizzazioni
amministrative, organizzazione, patrocinii, contributi, contratti, ecc.
Negli ultimi tempi arrivano innumerevoli richieste di chiarimento sulla normativa Enpals.
Questa pagina è destinata soprattutto a fare chiarezza nel settore musicale e dello spettacolo alla luce delle recenti norme in fatto di previdenza obbligatoria
e diritto d’autore. La recente convenzione fra Siae ed Enpals ha ulteriormente complicato la situazione di un settore di per sé già abbastanza caotico.
Art. 21 della Costituzione: “…Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”
Art. 33 della Costituzione: “…L’arte e la scienza sono libere…”
Alcune precisazioni:
In assenza di retribuzione è illecito e illegittimo pretendere tasse, imposte o ritenute previdenziali.
E’ facoltà di ognuno farsi o non farsi tutelare le personali opere dell’ingegno.
Noi sosteniamo il principio sancito dalla legge Bassanini che non è il cittadino che deve dimostrare allo Stato (o agli enti che lo rappresentano) che
ha dei diritti; è lo Stato che deve eventualmente dimostrare il contrario! Quindi non ha senso richiedere agibilità a chi suona gratis o permessi Siae
a chi suona pezzi non tutelati.
Imposta spettacoli – l’imposta spettacoli è stata abolita. In precedenza veniva raccolta dalla Siae per conto dello Stato. Oggi esiste l’imposta sui pubblici
intrattenimenti, sempre riscossa dalla Siae per conto dello Stato.
Siae – è la società convenzionata con lo Stato Italiano per la tutela dei diritti d’autore. Rilascia permessi e moduli per la realizzazione di spettacoli
che contengano brani o opere tutelate e depositate.
Enpals – è l’ente previdenziale per i lavoratori del settore spettacolo. La previdenza in Italia è obbligatoria per chiunque lavori o operi professionalmente.
Agibilità – è il documento che per legge permette di esibirsi a fronte del versamento dei contributi previdenziali obbligatori Enpals. Se si è retribuiti
non si può suonare senza agibilità Enpals.
Detto questo ci preme precisare che:
1 – chi si esibisce gratuitamente sotto ogni forma (compresi i rimborsi spese, percentuali sul biglietto, ecc.) non è tenuto al pagamento dei contributi
previdenziali;
2 – chi esegue dal vivo brani non depositati o non tutelati dalla Siae non è tenuto al pagamento dei diritti d’autore e alla compilazione dei moduli relativi.
3 – in caso di onorario o pagamento, se il gruppo è costituito come ditta, associazione o cooperativa, deve provvedere alla propria “agibilità” Enpals.
Se invece lo fa a titolo saltuario, non professionale, non continuativo, o ha partita iva come singolo, è l’organizzatore del concerto o il gestore del
locale che dovrà procurargli l’agibilità per la serata.
4 – negli altri casi ogni musicista deve dichiarare agli enti preposti l’effettiva condizione di gratuità dell’esibizione, beneficenza, brani non tutelati,
ecc. ai sensi della legge sulle autocertificazioni.
A questo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (Legge Bassanini), gli enti che espletano funzioni delegate dallo Stato sono tenuti ad accettare
dai cittadini autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive. Potete scaricarvi un FAC-SIMILE DI MODULO per queste dichiarazioni.
Domanda: se faccio il musicista o l’attore posso iscrivermi all’Enpals ? No. Posso eventualmente iscrivermi all’Ufficio di Collocamento per lo Spettacolo,
dove mi rilasceranno un numero di iscrizione che potrò utilizzare all’Enpals per farmi versare i contributi da chi mi organizza gli spettacoli.
Seconda domanda: L’Enpals o la Siae possono annullare o bloccare un concerto? No. Possono eventualmente sanzionare il gestore del locale o l’organizzatore
(e non i musicisti) se c’è un illecito o manca l’agibilità.
Terza domanda: Se invio a Enpals o Siae la documentazione richiesta via fax o via internet vale lo stesso ? Sì, perché ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000 la documentazione prodotta in via telematica o via fax ha valore legale, sempre che sia possibile verificarne il mittente attraverso la firma
o la fotocopia del documento di identità.
L’ufficio di collocamento per lo spettacolo.
L’iscrizione all’Ufficio Collocamento Spettacolo è indispensabile per poter lavorare, anche un solo giorno, in qualunque forma di spettacolo. Occorre quindi
iscriversi con la qualifica prescelta (orchestrale, attore, generico, ecc.). L’ufficio registrerà la domanda e rilascerà un tagliando provvisorio da presentare
al momento dell’iscrizione all’Enpals, per il versamento obbligatorio dei contributi per gli eventuali lavori svolti. Resta il fatto che l’iscrizione all’Enpals
va effettuata dal datore di lavoro. Il libretto d’iscrizione,. nel quale poi verranno segnati tutti i contributi versati ogni esibizione, va richiesto
solo dopo aver effettuato il primo lavoro. Tutta la procedura è gratuita.
La sede centrale a cui fa riferimento il Collocamento dello Spettacolo è la seguente:
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’impiego – Segreteria Collocamento Spettacolo
Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA – Tel.: 06/32.08.685
Si può anche procedere in questa operazione attraverso il collocamento locale, compilando i moduli delle “liste speciali dello spettacolo”. Le persone già
iscritte all’Ufficio di Collocamento tradizionale possono tranquillamente richiedere l’iscrizione anche al Collocamento dello Spettacolo, che è indipendente
dal primo.
L’ufficio per l’impiego della provincia di Torino – settore spettacolo, è in via Bologna 153. tel. 011.8614800
NORME, LEGGI, REGOLAMENTI DEL SETTORE MUSICALE E DELLO SPETTACOLO
Il Progetto Musica è a disposizione per la consulenze e il supporto riguardanti leggi, norme, regolamenti, procedure, rapporti con gli enti pubblici, autorizzazioni
amministrative, organizzazione, patrocinii, contributi, contratti, ecc.
Negli ultimi tempi arrivano innumerevoli richieste di chiarimento sulla normativa Enpals.
Questa pagina è destinata soprattutto a fare chiarezza nel settore musicale e dello spettacolo alla luce delle recenti norme in fatto di previdenza obbligatoria
e diritto d’autore. La recente convenzione fra Siae ed Enpals ha ulteriormente complicato la situazione di un settore di per sé già abbastanza caotico.
Art. 21 della Costituzione: “…Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”
Art. 33 della Costituzione: “…L’arte e la scienza sono libere…”
Alcune precisazioni:
In assenza di retribuzione è illecito e illegittimo pretendere tasse, imposte o ritenute previdenziali.
E’ facoltà di ognuno farsi o non farsi tutelare le personali opere dell’ingegno.
Noi sosteniamo il principio sancito dalla legge Bassanini che non è il cittadino che deve dimostrare allo Stato (o agli enti che lo rappresentano) che
ha dei diritti; è lo Stato che deve eventualmente dimostrare il contrario! Quindi non ha senso richiedere agibilità a chi suona gratis o permessi Siae
a chi suona pezzi non tutelati.
Imposta spettacoli – l’imposta spettacoli è stata abolita. In precedenza veniva raccolta dalla Siae per conto dello Stato. Oggi esiste l’imposta sui pubblici
intrattenimenti, sempre riscossa dalla Siae per conto dello Stato.
Siae – è la società convenzionata con lo Stato Italiano per la tutela dei diritti d’autore. Rilascia permessi e moduli per la realizzazione di spettacoli
che contengano brani o opere tutelate e depositate.
Enpals – è l’ente previdenziale per i lavoratori del settore spettacolo. La previdenza in Italia è obbligatoria per chiunque lavori o operi professionalmente.
Agibilità – è il documento che per legge permette di esibirsi a fronte del versamento dei contributi previdenziali obbligatori Enpals. Se si è retribuiti
non si può suonare senza agibilità Enpals.
Detto questo ci preme precisare che:
1 – chi si esibisce gratuitamente sotto ogni forma (compresi i rimborsi spese, percentuali sul biglietto, ecc.) non è tenuto al pagamento dei contributi
previdenziali;
2 – chi esegue dal vivo brani non depositati o non tutelati dalla Siae non è tenuto al pagamento dei diritti d’autore e alla compilazione dei moduli relativi.
3 – in caso di onorario o pagamento, se il gruppo è costituito come ditta, associazione o cooperativa, deve provvedere alla propria “agibilità” Enpals.
Se invece lo fa a titolo saltuario, non professionale, non continuativo, o ha partita iva come singolo, è l’organizzatore del concerto o il gestore del
locale che dovrà procurargli l’agibilità per la serata.
4 – negli altri casi ogni musicista deve dichiarare agli enti preposti l’effettiva condizione di gratuità dell’esibizione, beneficenza, brani non tutelati,
ecc. ai sensi della legge sulle autocertificazioni.
A questo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 (Legge Bassanini), gli enti che espletano funzioni delegate dallo Stato sono tenuti ad accettare
dai cittadini autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive. Potete scaricarvi un FAC-SIMILE DI MODULO per queste dichiarazioni.
Domanda: se faccio il musicista o l’attore posso iscrivermi all’Enpals ? No. Posso eventualmente iscrivermi all’Ufficio di Collocamento per lo Spettacolo,
dove mi rilasceranno un numero di iscrizione che potrò utilizzare all’Enpals per farmi versare i contributi da chi mi organizza gli spettacoli.
Seconda domanda: L’Enpals o la Siae possono annullare o bloccare un concerto? No. Possono eventualmente sanzionare il gestore del locale o l’organizzatore
(e non i musicisti) se c’è un illecito o manca l’agibilità.
Terza domanda: Se invio a Enpals o Siae la documentazione richiesta via fax o via internet vale lo stesso ? Sì, perché ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000 la documentazione prodotta in via telematica o via fax ha valore legale, sempre che sia possibile verificarne il mittente attraverso la firma
o la fotocopia del documento di identità.
L’ufficio di collocamento per lo spettacolo.
L’iscrizione all’Ufficio Collocamento Spettacolo è indispensabile per poter lavorare, anche un solo giorno, in qualunque forma di spettacolo. Occorre quindi
iscriversi con la qualifica prescelta (orchestrale, attore, generico, ecc.). L’ufficio registrerà la domanda e rilascerà un tagliando provvisorio da presentare
al momento dell’iscrizione all’Enpals, per il versamento obbligatorio dei contributi per gli eventuali lavori svolti. Resta il fatto che l’iscrizione all’Enpals
va effettuata dal datore di lavoro. Il libretto d’iscrizione,. nel quale poi verranno segnati tutti i contributi versati ogni esibizione, va richiesto
solo dopo aver effettuato il primo lavoro. Tutta la procedura è gratuita.
La sede centrale a cui fa riferimento il Collocamento dello Spettacolo è la seguente:
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’impiego – Segreteria Collocamento Spettacolo
Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA – Tel.: 06/32.08.685
Si può anche procedere in questa operazione attraverso il collocamento locale, compilando i moduli delle “liste speciali dello spettacolo”. Le persone già
iscritte all’Ufficio di Collocamento tradizionale possono tranquillamente richiedere l’iscrizione anche al Collocamento dello Spettacolo, che è indipendente
dal primo.
L’ufficio per l’impiego della provincia di Torino – settore spettacolo, è in via Bologna 153. tel. 011.8614800
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