Mercatino

Annunci con foto


 
BG NORMATIVA DECRETOLEGISLATIVO N682003 E-mail

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

Decreto legislativo

“Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del

diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/29/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa

all’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39 - in particolare, gli articoli 1,2, 30 e l’allegato B - che detta i criteri di

delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE,

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la

protezione delle opere letterarie ed artistiche;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa

alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di

radiodiffusione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i

compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attività

culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate

dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto

d’autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d’autore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della

Commissione XIV della Camera dei deputati del 19 febbraio 2003 e della Commissione 2^ del Senato della

Repubblica in data 27 febbraio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

1 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

CAPO I

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti

connessi al suo esercizio

Art. 1

1. L’articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,

temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a

mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro

procedimento di riproduzione.”.

Art. 2

1. L’articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 16- 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto

l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri

mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le

comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a

disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento

scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli

atti di messa a disposizione del pubblico.”.

Art. 3

1. L’articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“ Art.17- 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione o

comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o

degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della

Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea se non

nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato

dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che

ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia

consentita la realizzazione di copie dell’opera.

4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la

consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali ovvero di

insegnamento o di ricerca scientifica.”.

Art. 4

1. L’articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione della sua opera, l’ente esercente è

autorizzato a registrare su disco o su altro supporto l’opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita

per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l’uso, distrutta o resa inservibile.

2. E’ consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un

eccezionale carattere documentario senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali,

salva, per quest’ultima, l’autorizzazione dell’autore dell’opera e dei titolari di diritti connessi.”.

2 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

Art. 5

1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla

seguente:

“SEZIONE V

Opere registrate su supporti”

Art. 6

1. L’articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 61- 1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di

questo titolo:

a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini,

qualunque sia la tecnologia utilizzata;

b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o

registrata;

c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la

cessione del diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d’autore resta regolato dalle norme contenute nella

precedente sezione.”.

Art. 7

1. L’articolo 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 62- 1. I supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno é riprodotta, non possono essere distribuiti se

non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

a) titolo dell’opera riprodotta;

b) nome dell’autore;

c) nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d’uso;

d) data della fabbricazione.”.

Art. 8

1. L’articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 63 – 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale

dell’autore, ai termini degli articoli 20 e 21 di questa legge.

2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.”.

Art. 9

1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Capo V

3 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

Eccezioni e limitazioni

Sezione I – Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art. 65 - 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei

giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere

possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi,

se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui

sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di

avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo

informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se

riportato.

Art. 66- 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o

comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente

riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali

anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il

discorso fu tenuto.

Art. 67- 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure

parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore.

Art. 68 - 1. E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a

mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.

2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei

musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun

vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici

per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso

personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a

disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di

riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno

pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3.

La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i

criteri posti all’art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle

categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo

medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle

stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo

comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma

2 dell’articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter.

Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il

servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.

I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile

reperibilità sul mercato.

6. E’ vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in

concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.

Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa

in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione

temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed

essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra

terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.

4 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi

di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo

diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in

movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di

distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi

dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la

riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei

fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche

dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al

pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché

non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di

ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal

regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo

dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni

figurino sull’opera riprodotta.

Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani

musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché

l’esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di

opere e materiali protetti o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano

direttamente collegate all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto

dall’handicap.

2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali, sentito il comitato di cui all’art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di

cui al comma 1 e i criteri per l’individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di

fruizione dell’eccezione.

Art. 71-ter - 1. E’ libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di

ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche

accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri

materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Art. 71-quater - 1. E’ consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e

da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un

equo compenso determinato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di

cui all’art.190 .

Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all’articolo 102-

quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti,

dietro richiesta dell’autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento

di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi

con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l’esercizio delle eccezioni di

cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta

dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari

dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e

5 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove

previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali

messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento

scelto individualmente, quando l’accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari

delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l’esercizio di dette eccezioni.

In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all’articolo 190 perché

esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all’articolo 194-bis.

5. Dall’applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

Art. 71-sexies - 1. E’ consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto,

effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini

direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-

quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata

a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale

costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del

pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,

quando l’opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater ovvero quando l’accesso è

consentito sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante

l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il

possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo,

possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale

possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi

ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive,

gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un

compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto

compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di

fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli

apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle

della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo

fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali,

memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito

da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,

sentito il comitato di cui all’articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei

produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene

conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, nonché della diversa

incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento

triennale.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli

apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli

autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i

compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del

compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di

registrazione.

4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la

dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può

6 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

ottenere che il giudice disponga l’esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che

acquisisca da questi le necessarie informazioni.

Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all’articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è

corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle

spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di

fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta

per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

3. Il compenso di cui all’articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è

corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle

spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento

agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i

produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori

è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 5

febbraio 1992, n. 93.

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della

presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico

in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono

essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un

ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

Art.71-decies - 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute nel presente capo si applicano

anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II nonché al

capo I del titolo II-bis.”.

Art. 10

1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

“Capo I

Diritti del produttore di fonogrammi”.

Art. 11

1. L’articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto

esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in

qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non

si esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente

il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce

con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno

possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun

atto di messa a disposizione del pubblico.”.

Art. 12

7 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

1. L’articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano

compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di

distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di

lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la

comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione

di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il

quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo

le norme del regolamento.

3. Nessun compenso é dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale

fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.”.

Art. 13

1. L’articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e

73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.

2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione

dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici

e disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità

dell’utilizzazione.”.

Art. 14

1. L’articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se

durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell’articolo 12, comma 3, la durata dei

diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.”.

Art. 15

1. L’articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 76- 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente

apposte le indicazioni di cui all’articolo 62, in quanto applicabili.”.

Art. 16

1. L’articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la

responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri

suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.”.

Art. 17

8 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

1. Dopo l’articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art.78- bis - 1. L’utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle

disposizioni di cui al presente capo.”.

Art. 18

1. L’articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente e diviene 78-ter:

“Art.78-ter – 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento

è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in

tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di tali

realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso

di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la

distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni,

in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale

diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o

audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento é pubblicata o comunicata al pubblico durante tale

termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al

pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.”.

Art. 19

1. L’articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di

fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,

degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o

televisiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al

distributore via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di

radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o

forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione

al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso

nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate

su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si

esaurisce nel territorio della Comunità Europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal

titolare in uno Stato membro.

f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa

a disposizione del pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie

emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L’espressione radio-diffusione ha riguardo all’emissione radiofonica e televisiva.

4. L’espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.”.

Art. 20

9 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

1. L’articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 80- 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le

altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere

dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro

spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in

tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a

disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la

comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione

di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione

consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli

artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all’art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è

riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l’equo compenso di cui all’art. 73-bis;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal

luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative

riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel

territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo

consenso in uno Stato membro;

f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative

riproduzioni: l’artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore

di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva

il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto

contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l’IMAIE e le associazioni sindacali competenti della

confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito

con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3. I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi

compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.”.

Art. 21

1. Il primo comma dell’articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 81 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico

o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al

loro onore o alla loro reputazione.”.

Art. 22

1. L’articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione

drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico

10 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la

relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.”.

Art. 23

1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Titolo II-ter

Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti

Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis

comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che

comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento,

sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del

materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un

procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del

materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo

di protezione.

3. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV

sezione VI del titolo I.

Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai titolari di

diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art.102-bis, comma 3 sulle opere o sui materiali

protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l’opera o il materiale protetto, nonché l’autore

o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le

condizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le

informazioni stesse o altri elementi di identificazione.”.

Art. 24

1. L’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di

qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile

concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza

successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli

articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l’interdizione dall’utilizzo dei

fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4. Ove in sede giudiziaria si accerti l’utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell’art. 74, arrecano

pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata

una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.”.

Art. 25

1. All’articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3) è sostituito dal seguente:

“3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto

d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all’ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di

titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.”.

11 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

Art. 26

1. All’articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, la lettera d), è sostituita dalla

seguente:

“d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,

proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,

videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è

prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli

autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.”.

2. All’articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le

seguenti:

“g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il

noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che

abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-

quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile

o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che

residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei

titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di

provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all’articolo 102- quinquies, ovvero

distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a

disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni

elettroniche stesse.”.

Art. 27

1. L’articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 174-bis- 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente

sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera

o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è

facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro

1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni

esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.”.

Art. 28

1. L’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

“174-ter 1.- Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in

parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di

protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici

o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o

componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i

reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la

sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e

della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la

sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli

strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a

diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività

12 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o

dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.”.

Art. 29

1. Dopo l’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“ Art 174-quater -1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e

174-ter, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della

giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e

nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro

della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’articolo 26 della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.”.

Art. 30

1. Dopo l’articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l’azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla

presente sezione commessi nell’ambito di un esercizio commerciale o di un’attività soggetta ad

autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per

l’adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può

disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell’esercizio o dell’attività per un periodo non

inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente

adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta,a titolo di sanzione

amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell’esercizio o dell’attività per un periodo da tre mesi

ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l’articolo 24

della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di

esercizio o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di

stampa, di sincronizzazione e postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque

esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti

dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all’art. 45 della legge 4

novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell’azione penale;

se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Art. 31

1. All’articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), è aggiunta la

seguente:

“d-bis) sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all’art.

71-septies.”.

2. All’articolo 182-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può

conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli

ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita,

emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono

altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono

13 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in

lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo

o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui

all’articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti

industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato

dall'autorità giudiziaria.”.

Art. 32

1. All’articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale

condizione dell’esercizio dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati

nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo

stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indicazione dell’anno di prima pubblicazione.”.

Art. 33

1. All’articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“3. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 71-quinquies, comma 4.”.

Art. 34

1. All’articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“2. Partecipano all’adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per

lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per

l’effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 71-quinquies, comma 4. In tal caso la

commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d’autore di cui

all’articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è

comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.”.

Art. 35

1. Dopo l’articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

“Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all’art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta

dall’associazione o dall’ente proponente, è consegnata al comitato di cui all’art. 190 o spedita mediante

raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del

comitato nomina la commissione speciale di cui all’art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve

essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;

b) l’indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della

controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al

deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente

della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della

controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l’indicazione

delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d’ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non

riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento

delle spese.

14 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di

conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai

precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90

giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni

per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest’ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il

processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato

tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si applica la

disposizione di cui all’articolo 308 del codice di procedura civile.”.

CAPO II

Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a favore delle imprese fonografiche ed i

compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro

Art. 36

1. All’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Art.5 - 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°

settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 20 settembre 1975, i

compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, primo comma; 73-bis e 71-octies,

comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati

all’IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì

all’IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto.”.

Art. 37

1. All’art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all’art. 5, comma 5 e all’art. 6, comma 5

nonché la quota di cui all’art. 71-octies, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive

modificazioni e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di

formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.”.

CAPO III

Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 38

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contemplati,

protetti alla data del 22 dicembre 2002.

2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della stessa data.

3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di protezione previsto dall’art. 75 della legge 22

aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002,

non sono nuovamente protetti.

Art. 39

1. Il compenso di cui all’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n.633, è fissato fino al 31 dicembre 2005,

e comunque fino all’emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure:

a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;

b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di

registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

15 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Biblioteca Giuridica

c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23

euro per 650 megabyte.

d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e

analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;

e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;

f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87

euro per un supporto con una capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato

proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVDRW:

0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata

superiore;

h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei

relativi prezzi di listino al rivenditore.

Art. 40

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il settimo comma è sostituito dal seguente:

“7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi si informa ai principi

della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei

proventi spettanti ai titolari dei diritti d’autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti

all’approvazione del Ministro vigilante.”

Art. 41

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano abrogati.

2. Sono abrogati l’art. 77 ed il secondo comma dell’art. 106 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

4. E’ abrogato l’articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n.248.

Commenti
Cerca RSS
Solo gli utenti registrati possono inviare commenti!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prec.   Pros. >

PlayList

 Disponibili nell'area Download

riproduci Mp3

 

 

Chi e' online

Abbiamo 23 visitatori online

Login

Per richiedere un indirizzo email devi effettuare prima la registrazione, ed in un secondo momento il login ed accedere al modulo di richiesta email. Per i possessori di mail attive non devono effettuare alcuna richiesta





Password dimenticata?
Nessun account? Registrati

Iscrizione NewsLetter



Ricevi HTML?

Statistiche Sito

Visite Oggi: 1
Visite Ieri: 37
Visite Mese: 196
Visite Totali: 36864
Max.Visite Mese: 1653
  occurred: 2009-8
Pagine Mese: 1601
Pagine Totali: 216694
Data Inizio Statistiche: 2009-03-30
Copyright (C) 2008 FulminDJ. Tutti i diritti riservati.